La Corte Costituzionale rileva una violazione dell'accesso alla Corte quando le richieste parziali sono bloccate dalla prescrizione
I. Introduzione
Una richiesta parziale viene spesso utilizzata quando il ricorrente non è in grado di determinare con assoluta certezza l'importo esatto di un credito o di una perdita al momento della presentazione della domanda. In tali casi, il ricorrente presenta domanda per un importo limitato e si riserva il diritto di richiedere il resto in un secondo momento. Questo approccio è pratico, ma crea un rischio di prescrizione: mentre la prescrizione viene intaccata (e sospesa) per l'importo richiesto, potrebbe continuare a decorrere per la parte non ancora richiesta. Nei procedimenti lunghi, ciò può portare a una situazione in cui l'importo successivamente aggiunto tramite modifica viene contestato per motivi di prescrizione.
La decisione della Corte Costituzionale La sentenza del 17.07.2025 e n. di fascicolo 2021/65631 è importante perché esamina questo specifico problema attraverso la lente del diritto di accesso a un tribunale. La Corte ha riconosciuto che, laddove l'importo del credito o della perdita diventi chiaro solo nel corso del procedimento, in genere tramite perizia, e laddove il ritardo che ne deriva non possa essere imputato al ricorrente, anche le modalità di applicazione delle norme sulla prescrizione devono essere valutate alla luce del principio di proporzionalità.
II. Riassunto dei fatti e della storia procedurale
Il caso trae origine da un accordo di addestramento al volo per candidati piloti stipulato tra il ricorrente e l'Associazione Aeronautica Turca Gökçen Aviation Economic Enterprise. L'accordo prevedeva un periodo di addestramento di 12-18 mesi e un compenso complessivo di 66,500 USD (IVA inclusa). Il ricorrente sosteneva che l'addestramento non fosse stato completato entro i tempi contrattuali e che il servizio fosse stato eseguito in modo difettoso. Il 13.02.2015 febbraio 6, il ricorrente ha intentato una causa presso il Sesto Tribunale dei Consumatori di Ankara, riservandosi espressamente i diritti sulla franchigia, e ha chiesto un risarcimento di 1,000 TRY per danni patrimoniali e 20,000 TRY per danni non patrimoniali.
Prima che il caso potesse essere esaminato nel merito, il procedimento è stato ritardato a causa di una controversia sulla giurisdizione. Il Tribunale dei Consumatori ha emesso una sentenza di incompetenza e il fascicolo è stato trasmesso al tribunale civile di primo grado. Il tribunale civile di primo grado ha quindi chiesto una determinazione formale del tribunale competente. Con sentenza definitiva del 25.10.2017, la 13a Camera Civile della Corte di Giustizia Regionale di Ankara ha stabilito che il tribunale competente era il Tribunale dei Consumatori. Questo procedimento di giurisdizione è durato circa 2 anni e 8 mesi e ha rinviato l'esame del merito, inclusa l'eventuale perizia.
Dopo la definizione definitiva della giurisdizione, una perizia del 16.07.2018 ha valutato l'esecuzione oltre il termine contrattuale come un difetto di servizio e ha calcolato una riduzione del prezzo (sulla base del rapporto di difetto) pari a 62,452.44 TRY. A seguito di tale evoluzione, il ricorrente ha aumentato la domanda mediante emendamento in data 19.09.2018. Il convenuto ha replicato sollevando un'eccezione di prescrizione per la parte aumentata.
III. Primo grado e appello
Con sentenza del 03.04.2019, il VI Tribunale dei Consumatori di Ankara ha accolto la richiesta di riduzione del prezzo, ha ritenuto il servizio difettoso e ha condannato il convenuto al pagamento di 62,452.44 TRY, come indicato nella perizia. Il Tribunale ha ritenuto che i contratti di addestramento al volo non fossero soggetti a un termine di prescrizione specifico ai sensi della normativa vigente e ha pertanto applicato il termine di prescrizione generale decennale previsto dall'articolo 146 del Codice delle Obbligazioni turco n. 6098. Su tale base, non ha limitato la parte modificata per motivi di prescrizione. Tuttavia, ha respinto la richiesta di risarcimento danni patrimoniali per mancato guadagno e la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali.
In appello, la Terza Sezione Civile della Corte Regionale di Giustizia di Ankara ha adottato un quadro giuridico diverso. Ha innanzitutto stabilito che il caso non costituiva una richiesta di risarcimento per un debito non quantificato, bensì una richiesta parziale. Ha poi fatto riferimento all'articolo 4/A della Legge n. 4077, affermando che un termine di prescrizione di due anni si applica ai diritti elettivi derivanti da servizi difettosi e un termine di prescrizione di tre anni si applica ai danni causati da servizi difettosi.
Accogliendo la censura di prescrizione avanzata dal convenuto in relazione alla parte modificata, la Corte ha concluso che gli importi aumentati dalla modifica (sia la riduzione del prezzo sia la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale) erano prescritti. La sentenza è stata pertanto ridotta agli importi inizialmente richiesti. È stata inoltre mantenuta la motivazione di rigetto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Dopo il riesame in Cassazione, la sentenza è divenuta definitiva e il ricorrente ha presentato ricorso individuale alla Corte Costituzionale.
IV. Valutazione della Corte Costituzionale: Diritto di accesso alla Corte, Proporzionalità e “onere eccessivo”
La Corte Costituzionale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, concentrandosi sul diritto di accesso alla giustizia. Ha riconosciuto che i termini di prescrizione e il fatto che la modifica sia soggetta a vincoli temporali perseguono generalmente obiettivi legittimi quali la certezza del diritto e la stabilità giuridica. La questione centrale era se, nel caso specifico, l'applicazione delle norme sulla prescrizione avesse prodotto un risultato sproporzionato per il ricorrente.
La Corte ha osservato che l'aumento modificato era strettamente connesso al fatto che l'effettivo importo della domanda non era chiaro all'inizio del procedimento. L'importo della riduzione del prezzo è emerso per la prima volta dalla perizia del 16.07.2018. Il ricorrente ha quindi modificato la domanda il 19.09.2018, mentre il convenuto ha sollevato un'eccezione di prescrizione per la parte aumentata. Il Tribunale Regionale di Giustizia ha respinto la parte modificata sulla base dei termini di prescrizione di due e tre anni previsti dall'articolo 4/A della Legge n. 4077.
Per la Corte Costituzionale, il punto decisivo era se il ricorrente potesse essere giustamente biasimato per non aver aumentato la richiesta in anticipo. La Corte non ha riscontrato alcuna valutazione che dimostrasse che l'importo avrebbe potuto essere determinato senza una perizia, né alcuna constatazione che il ricorrente avesse deliberatamente ritardato la modifica. In altre parole, non vi erano elementi per considerare la tempistica della modifica come una questione di scelta o negligenza.
La Corte si è poi concentrata sul motivo per cui la perizia si è svolta tardivamente. Ha rilevato che la controversia sulla giurisdizione ha impedito al caso di passare alla fase di merito per circa 2 anni e 8 mesi. Di conseguenza, anche la perizia, e quindi la quantificazione chiara della riduzione di prezzo, è stata ritardata. Tale ritardo non è stato imputato al ricorrente.
In tale contesto, la Corte Costituzionale ha concluso che il rigetto della parte modificata per motivi di prescrizione ha di fatto impedito al ricorrente di perseguire una parte sostanziale del ricorso. Confrontando la finalità legittima delle norme sulla prescrizione con l'effetto pratico sul ricorrente, il risultato è stato considerato un "onere eccessivo". La restrizione all'accesso a un tribunale non era pertanto proporzionata e il diritto di accesso a un tribunale è stato ritenuto violato.
V. conclusione
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, laddove l'importo del credito o della perdita non possa essere ragionevolmente determinato al momento del deposito della domanda, ma venga accertato nel corso del procedimento tramite perizie e il ritardo in tale processo non possa essere imputato al ricorrente, il rigetto della parte modificata per prescrizione può comportare un "onere eccessivo" per il ricorrente. Nel caso concreto, la Corte ha accertato una violazione del diritto di accesso al giudice, ha ordinato un nuovo processo per porre rimedio alle conseguenze della violazione e ha rifiutato di concedere il risarcimento ritenendo che un nuovo processo avrebbe fornito un risarcimento sufficiente.
Questa decisione è significativa perché evidenzia chiaramente i vincoli, e i rischi correlati, creati dai termini di prescrizione per le domande aumentate dalla modifica nelle azioni parziali. Essa indica che, nei casi in cui l'importo non può essere ragionevolmente quantificato all'inizio e diventa chiaro solo nel corso del procedimento (spesso tramite perizia), il rigetto della parte modificata per prescrizione può imporre un onere sproporzionato al ricorrente. In controversie simili, l'iter procedurale del caso e l'eventuale ritardo possono essere ragionevolmente attribuiti al ricorrente dovrebbero pertanto essere considerati nella valutazione di una difesa basata sulla prescrizione.