
Nuova legislazione sulla tassa sui servizi digitali implementata in Turchia
Legge n.: 7194 (la Legge) on Imposta sui servizi digitali e la modifica di alcune leggi e la modifica del decreto n. 375 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale turca il 07.12.2019. La legislazione include numerose importanti misure fiscali tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la tassa sui servizi digitali, la tassa sulle sistemazioni alberghiere e la tassa sulla proprietà. Inizialmente pensata per tassare tutti i servizi offerti via internet, la normativa è stata modificata prima dell'entrata in vigore per tassare determinati e specifici servizi (non tutti) da erogare online.
Definizioni e applicabilità della tassa sui servizi digitali
Con la pubblicazione di questa legge, la Turchia punta a tassare i servizi digitali. L'imposta sui servizi digitali è determinata come imposta indiretta ed è deducibile dalle basi imponibili sul reddito/società.
Secondo l'articolo 52 della legge, l'imposta sui servizi digitali inizierà ad essere applicata dall'inizio del terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge.
I seguenti fornitori di servizi digitali in Turchia saranno interessati dalla legge:
a) Tutti i tipi di servizi di pubblicità digitale. Compreso il monitoraggio della pubblicità e la misurazione delle prestazioni, nonché la trasmissione e la gestione dei dati degli utenti e i servizi tecnici per la pubblicità.
b) Tutti i tipi di vendita di qualsiasi contenuto audio, video o digitale nell'ambiente digitale e tutti i tipi di servizi forniti in ambiente digitale per l'ascolto, la visualizzazione, la visione e la riproduzione di tali contenuti o il download del contenuto su dispositivi elettronici o l'utilizzo di il contenuto in questi dispositivi.
c) Garanzia e funzionamento di un'interfaccia digitale che consenta agli utenti di interagire tra loro, anche per la vendita di beni o servizi che facilitino la vendita di beni e servizi tra utenti.
d)Tutte le tipologie di entrate derivanti da servizi di intermediazione agevolativa per i servizi sopra citati.
Affinché un servizio sia considerato eseguito in Turchia, deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il servizio è usufruito in Turchia,
b) il servizio è reso per le persone che sono presenti in Turchia
c) i servizi sono contabilizzati in Turchia (sono esclusi da questa disposizione i servizi online prestati a persone che si trovano al di fuori della Turchia.)
Il legislatore turco ha mirato a escludere le start-up e le piccole/medie imprese da questa legge fissando alcune soglie elevate per l'applicazione di questa legge. Le società con un fatturato mondiale annuo pari o superiore a 750 milioni di euro nell'anno fiscale precedente e le società che hanno ottenuto un totale di oltre 20 milioni di TRY in Turchia dai servizi digitali sopra menzionati saranno soggette all'imposta sui servizi digitali. (Il Presidente della Turchia è autorizzato a ridurre la tariffa fino allo 0% o ad aumentare di tre volte per ciascun tipo di servizi digitali sopra menzionato.)
Ai sensi dell'articolo 5 della Legge, l'aliquota dell'imposta sui servizi digitali sarà un'aliquota forfettaria del 7.5% dei ricavi generati dai suddetti servizi entro l'anno fiscale. L'imposta deve essere dichiarata e pagata mensilmente. (Il Presidente della Turchia è autorizzato a ridurre l'aliquota fino all'1% o ad aumentare del doppio per ciascuna tipologia di servizi digitali sopra menzionata.)
Un avviso sarà presentato ai fornitori di servizi digitali che non adempiono ai propri obblighi ai sensi della presente legge e verrà emesso un avviso dal Ministero del Tesoro e delle Finanze (il Ministero) e avranno 30 giorni di tempo per conformarsi. Se entro il termine non viene intrapresa alcuna azione, il Ministero può disporre il blocco dell'accesso ai rispettivi servizi di tali fornitori di servizi digitali, fino al completo pagamento degli oneri fiscali relativi ai servizi digitali.