Strutturazione patrimoniale transfrontaliera tra Turchia e Ungheria: trust, fondi di investimento alternativi ed efficienza fiscale
I. Introduzione
Con un emendamento al suo Codice civile Nel 2013, l'Ungheria ha introdotto nel suo ordinamento giuridico nazionale il concetto di Trust, originariamente radicato nel sistema giuridico anglo-americano, segnando un'evoluzione significativa nel campo della pianificazione patrimoniale. Successivamente, nel 2019, l'introduzione dell'Asset Management Foundation (AMF) ha aggiunto un'ulteriore struttura ibrida, offrendo ai proprietari immobiliari un ulteriore meccanismo per la protezione del patrimonio e per garantire il ordinato trasferimento intergenerazionale del patrimonio familiare. Le strutture del Trust e dell'Asset Management Foundation offrono soluzioni alternative. opzioni di investimento in Ungheria ai potenziali investitori stranieri.
Gli investitori che cercano di mitigare il rischio evitando la concentrazione di asset in un'unica struttura preferiscono spesso soluzioni istituzionali come trust e fondi comuni di investimento alternativi. Inoltre, al fine di prevenire potenziali conflitti e controversie che possono sorgere all'interno delle famiglie attraverso i tradizionali strumenti di diritto successorio, come testamenti o patti successori, strutture contrattuali come trust e fondi comuni di investimento alternativi, i cui termini sono determinati in anticipo dal proprietario degli asset, sono diventate sempre più popolari. Questi strumenti consentono il trasferimento fluido e controllato dei beni familiari da una generazione all'altra.
II. Trust e Fondazioni di Gestione Patrimoniale (AMF): Caratteristiche Principali e Differenze
2.1 Il concetto di trust nel diritto ungherese
Secondo la legge ungherese, un trust è un rapporto giuridico contrattuale in base al quale la proprietà legale di determinati beni viene trasferita dal disponente al fiduciario, il quale è tenuto a gestire tali beni in conformità con i termini del contratto di trust e a beneficio del beneficiario.
In Ungheria, un Trust viene istituito su base contrattuale. Qualsiasi persona fisica o giuridica dotata di piena capacità giuridica può agire in qualità di disponente. È inoltre possibile che più disponenti costituiscano un Trust congiuntamente, nel qual caso si applicano al rapporto giuridico tra loro le disposizioni generali del Codice Civile ungherese che disciplinano i rapporti contrattuali. Un Trust può essere istituito mediante un accordo scritto stipulato tra il disponente e il trustee, oppure mediante una dichiarazione unilaterale del disponente o tramite testamento.
La funzione principale e la tutela giuridica offerta da un Trust risiedono nel trasferimento e nella segregazione dei beni. Una volta trasferiti dal Disponente al Trustee, i beni vengono separati sia dal patrimonio personale del Trustee sia da qualsiasi altro bene in trust gestito dal Trustee. Questa segregazione protegge i beni in trust dalle pretese dei creditori sia del Trustee che del Disponente. A titolo di paragone con il diritto turco, nelle procedure di esecuzione forzata avviate nei confronti di un debitore, i beni trasferiti in un Trust non possono più essere oggetto di esecuzione forzata, in quanto non fanno più parte del patrimonio del debitore.
Data la sua natura contrattuale, un Trust è altamente flessibile. Dopo la sua costituzione, il Disponente può modificare l'atto istitutivo e aggiungere o rimuovere beni dal Trust. È opportuno notare, tuttavia, che secondo la legge ungherese, la durata massima di un Trust è limitata a 50 anni.
2.2. Il concetto di Fondazione di gestione patrimoniale secondo il diritto ungherese
L'AMF, introdotto nel Codice civile nel 2019, costituisce una struttura giuridica ibrida che combina caratteristiche sia dei trust che delle fondazioni.
Sebbene gli AMF assomiglino per molti aspetti ai Trust, presentano importanti differenze. A differenza dei Trust, gli AMF hanno personalità giuridica e sono costituiti con decisione del tribunale anziché con contratto. I beni trasferiti a un AMF vengono sottratti alla proprietà del Disponente e diventano proprietà della Fondazione stessa. Istituiti con un atto di fondazione, gli AMF, proprio come i Trust, offrono protezione patrimoniale e facilitano il trasferimento intergenerazionale del patrimonio. Tuttavia, a differenza dei Trust, la costituzione di un AMF è soggetta a un requisito patrimoniale minimo, che per il 2025 ammonta a 600 milioni di fiorini ungheresi (circa 1,563,925.80 euro).
Lo scopo principale di un AMF è gestire il patrimonio designato dal disponente e raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'atto costitutivo. In quanto tali, gli AMF funzionano principalmente come strumenti di gestione patrimoniale intergenerazionale, progettati per prevenire la frammentazione del patrimonio familiare e garantirne la conservazione per le generazioni future.
III. Tassazione dei trust e delle società di capitali: regole generali ed eccezioni
Sia i Trust che le Fondazioni di Gestione Patrimoniale (AMF) sono considerati contribuenti societari ai sensi della legge fiscale ungherese e sono soggetti all'imposta sul reddito delle società con un'aliquota fissa del 9%. Sebbene un Trust non abbia personalità giuridica, è considerato un contribuente societario ai fini fiscali.
Di norma, il trasferimento di beni in un Trust non costituisce un evento imponibile e non dà luogo a imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche. Questa caratteristica rappresenta un vantaggio significativo, in particolare nel contesto della pianificazione patrimoniale e della ristrutturazione patrimoniale. Le conseguenze fiscali si verificano principalmente a livello di generazione di reddito all'interno del Trust o al momento della distribuzione ai beneficiari.
Il reddito generato da un Trust è soggetto alle esenzioni e alle detrazioni previste dal regime fiscale delle società. Laddove il Trust derivi reddito da strumenti finanziari, tale reddito è esente dall'imposta sul reddito delle società. Tra gli esempi figurano il reddito derivante da obbligazioni, titoli, prestiti e contratti derivati. Tuttavia, qualora tale reddito venga distribuito ai beneficiari, potrebbe essere applicata l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I principi fiscali sopra delineati si applicano anche alle Fondazioni di Gestione Patrimoniale.
IV. Principali vantaggi del sistema fiscale ungherese: esenzioni e incentivi
Uno dei motivi principali per cui investitori e proprietari di asset scelgono l'Ungheria è l'ampio regime di esenzione applicabile al reddito passivo previsto dalla legge fiscale ungherese. Le società ungheresi, così come i trust e le fondazioni di gestione patrimoniale, beneficiano di queste esenzioni. I vantaggi più significativi includono:
- Esenzione al 100% dai dividendi: i dividendi percepiti da una società, un trust o una fondazione ungherese sono completamente esenti dall'imposta sul reddito delle società e non sono inclusi nella base imponibile, indipendentemente dalla fonte del dividendo. L'entità distributrice può essere una società nazionale o estera o un trust/fondazione (ad esempio, una società per azioni turca).
- Esenzione al 100% dalle plusvalenze (partecipazioni dichiarate): le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni qualificate, denominate "Partecipazioni dichiarate", sono anch'esse completamente esenti dall'imposta sul reddito delle società. Se una società ungherese detiene almeno l'1% delle azioni di un'altra società (con sede in Ungheria o all'estero) ininterrottamente per almeno un anno e ne dà comunicazione all'autorità fiscale ungherese (NAV) entro 75 giorni dall'acquisizione, la plusvalenza derivante dalla vendita di tali azioni sarà esente da imposta.
È opportuno sottolineare che, secondo la legge fiscale ungherese, non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte sulle distribuzioni di reddito passivo quando il beneficiario è una persona giuridica.
- Nessuna ritenuta d'acconto sui pagamenti transfrontalieri: i pagamenti di dividendi, interessi o royalty effettuati da una società ungherese a un'altra società (ad esempio, una società a responsabilità limitata turca) non sono soggetti a ritenuta d'acconto, facilitando così la distribuzione degli utili tra entità societarie.
- Tassazione dei pagamenti a persone fisiche: qualora una società ungherese versi dividendi, interessi o royalties a persone fisiche, tale reddito è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota del 15%. Tuttavia, tale aliquota può essere ridotta o, in alcuni casi, eliminata del tutto se una Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) valida tra l'Ungheria e il Paese di residenza del beneficiario prevede un'aliquota inferiore.
V. Uso strategico delle convenzioni contro le doppie imposizioni
Ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Ungheria e Turchia, l'imposta sui dividendi distribuiti non può superare le seguenti aliquote:
(a) il 10% dell'importo lordo del dividendo quando il beneficiario effettivo è una società (escluse le società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga il dividendo;
(b) il 15% dell'importo lordo del dividendo in tutti gli altri casi.
È quindi evidente che il Trattato prevede due diverse aliquote di ritenuta alla fonte sui dividendi: il 10% nel caso in cui il beneficiario detenga più del 25% delle azioni e il 15% in tutti gli altri casi.
Tuttavia, qualora il Paese di origine del reddito da dividendi sia la Turchia, ovvero una società turca distribuisca dividendi ad azionisti ungheresi (persone fisiche o giuridiche), è necessario innanzitutto esaminare le aliquote applicabili ai sensi della legge turca sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e della legge turca sull'imposta sul reddito delle società. Tali aliquote nazionali vengono quindi confrontate con quelle previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, applicando la minore delle due.
Questo approccio deriva dal fatto che le Convenzioni contro le doppie imposizioni stabiliscono semplicemente una soglia massima di imposizione, limitando così l'imposta che può essere applicata. Laddove la legislazione fiscale nazionale preveda un'aliquota d'imposta inferiore e più favorevole, prevarrà tale aliquota nazionale.
Nel caso dell'Ungheria, poiché la legislazione fiscale nazionale ungherese non impone la ritenuta alla fonte sui dividendi (e altri redditi passivi) percepiti dalle persone giuridiche, la legislazione nazionale prevale sulle disposizioni del Trattato.
VI. Conclusione
Per gli investitori stranieri, costituire una società in Ungheria può rappresentare una porta d'accesso strategica e finanziariamente vantaggiosa al mercato europeo, soprattutto alla luce del regime fiscale favorevole del Paese. L'Ungheria si distingue dalle giurisdizioni limitrofe per tre aspetti chiave:
- Aliquota più bassa dell'imposta sul reddito delle società: l'Ungheria applica un'aliquota fissa dell'imposta sul reddito delle società pari al 9%, la più bassa nell'Unione Europea.
- Strutture di holding efficienti: la completa esenzione dei redditi da dividendi e delle plusvalenze ai sensi della normativa fiscale nazionale riduce notevolmente l'onere fiscale aziendale sul reddito passivo.
- Assenza di ritenuta alla fonte e ampia rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni (DTT): l'assenza di ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e royalties pagati alle società beneficiarie facilita la distribuzione degli utili intragruppo. Inoltre, l'ampia rete di Convenzioni contro le doppie imposizioni (DTT) dell'Ungheria impedisce la doppia imposizione e, in molti casi, garantisce esenzioni fiscali totali.
Alla luce di quanto sopra, è chiaro che la decisione di costituire una società in Ungheria richiede un'attenta valutazione di molteplici fattori e un attento monitoraggio della legislazione locale e internazionale.